A far data dal 4 luglio 2017 è ridotto da 15.000 a 10.000 Euro il limite dell’utilizzo di contante per le operazioni superiori ai 3.000 Euro relative a cessione di beni e servizi legati al turismo.
La disposizione – indicata nel D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 – si applica alle transazioni “con persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero dello Spazio economico europeo e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato effettuate presso attività di commercio al minuto ed assimilate nonché presso agenzie di viaggio e di turismo”.
Nessuna variazione per quanto riguarda gli adempimenti previsti per tali operazioni.