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E-COMMERCE: OBBLIGO DI INFORMARE IL CONSUMATORE SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

E’ obbligatorio per le aziende che  effettuano  vendite di beni o servizi in Internettramite un proprio sito o una piattaforma digitale, informare i clienti, attraverso un link (banner) posto  sul proprio sito  della possibilità di ricorrere, nel caso di reclami, ad una soluzione alternativa delle dispute verificatesi a seguito di reclami presentati a seguito di  un acquisto effettuato on line.

A prevederlo è il regolamento (UE) N. 524/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013 riguardante le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

Nella pratica, gli eventuali reclami  potranno  essere trattati dall’organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ODR  – online dispute regulation) competente per settore di attività. dopo che il consumatore ed il dettagliante avranno interagito direttamente, in un primo tentativo di soluzione tra le parti, senza giungere a una soluzione soddisfacente.

Per saperne di più federpreziosi@confcommercio.it

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