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ECCO I PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA COMPRAVENDITA DI OGGETTI PREZIOSI USATI

05 Luglio 2017 – Sul filo di lana, è arrivata nella tarda serata di ieri  la nota del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali – che fornisce chiarimenti in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 92/2017

Steven Tranquilli, Direttore Federpreziosi – Confcommercio

REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COMPRAVENDITA DI OGGETTI PREZIOSI USATI

“Finalmente disponiamo di indicazioni ufficiali in base alle quali fornire ai nostri associati la necessaria assistenza e le opportune indicazioni per l’adempimento delle disposizioni di legge contenute in una normativa tutt’altro che chiara e completa”. E’ unanime la soddisfazione espressa dai responsabili di Federpreziosi Confcommercio e Confindustria Federorafi, che ancora ieri, alla vigilia dell’entrata in vigore delle disposizioni governative avevano espresso in un comunicato congiunto la generale preoccupazione del comparto per la mancanza di direttive certe.

Stefano De Pascale, Direttore Federorafi – Confindustria

Entrambe le Federazioni hanno tempestivamente predisposto adeguati documenti esplicativi per i loro Associati.

Nella comunicazione ministeriale viene ribadito che tutti gli operatori che al 5 luglio 2017  esercitano attività prevalente o occasionale di compravendita nonché attività permutative di oggetti usati, realizzati in tutto o in parte di metalli preziosi, comprendendo anche gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7, sono tenuti ad adempiere alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, le quali costituiscono valida modalità di assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 128 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza .

In merito alla tempistica e alle modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro OAM (l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi),viene altresì ribadito che queste saranno stabile dal Ministero entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto e che l’OAM disporrà di tre mesi di tempo per la sua istituzione.

Sono state altresì indicate nel dettaglio  le  disposizioni e sanzioni che nel frattempo restano obbligatore, nonché quelle rinviate in attesa dei decreti attuativi e la costituzione del registro.

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