Roma, 21 Novembre 2025 – Negli ultimi mesi, tra le gioiellerie e i laboratori orafi è circolata una domanda ricorrente: “Con il nuovo RENTRI, dobbiamo iscriverci oppure no?” Il tema ha generato dubbi, interpretazioni divergenti e non poca confusione, complice un quadro normativo complesso e scadenze differenziate. Proprio per rispondere con chiarezza a queste richieste nasce questo approfondimento, che fa luce su chi è realmente coinvolto dal nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Il RENTRI è il sistema digitale introdotto dal Ministero dell’Ambiente per gestire in modalità informatica i rifiuti speciali e pericolosi, destinato a sostituire gradualmente registri cartacei, formulari e le vecchie procedure Sistri. Gli obblighi seguono le tempistiche del DM 59/2023 ed è fondamentale distinguere tra attività di semplice vendita e attività produttive per capire chi debba effettivamente aderire. Le gioiellerie che svolgono esclusivamente commercio al dettaglio non generano rifiuti speciali riconducibili alle categorie dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e non rientrano tra i soggetti obbligati. Anche la sostituzione delle pile per orologi, pratica comune nei punti vendita, non modifica questo scenario: le pile esauste sono rifiuti pericolosi, ma derivano da un servizio accessorio alla vendita e non da una lavorazione artigianale. Per questo non comportano l’obbligo di iscrizione al RENTRI. Le pile devono semplicemente essere conservate correttamente e affidate a un operatore autorizzato, che rilascia il relativo formulario, unico documento da conservare. Diverso il caso delle imprese artigiane orafe. Polveri, limature, fanghi o sfridi di metalli preziosi non sono considerati rifiuti quando destinati al recupero o all’affinazione, poiché mantengono valore economico e rientrano nel ciclo produttivo. La loro gestione non comporta quindi alcun obbligo RENTRI. Questo scatta invece quando le lavorazioni prevedono l’uso di acidi, soluzioni galvaniche o altri agenti chimici che generano rifiuti pericolosi, oppure nei processi a cera persa che producono gessi o scagliola da microfusione, classificati come rifiuti speciali. In tali casi l’obbligo vale indipendentemente dal numero di dipendenti, mentre per i soli rifiuti non pericolosi l’obbligo di iscrizione scatta oltre i dieci addetti. Le imprese artigiane che generano rifiuti pericolosi e impiegano fino a dieci addetti dovranno iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
