Roma, 3 Febbraio 2026 – La diffusione di musica d’ambiente nelle gioiellerie contribuisce a migliorare l’accoglienza e l’esperienza del cliente, ma è anche un’attività regolata da specifici obblighi in materia di diritti. Proprio per rendere questo ambito più ordinato e trasparente, è stata recentemente riorganizzata la procedura di riscossione dei compensi dovuti per l’utilizzo della musica. È importante chiarire un aspetto spesso fonte di equivoci: i pagamenti sono due perché i diritti sono due. La normativa distingue infatti tra il diritto d’autore, che remunera autori ed editori delle opere musicali, e i diritti connessi, che tutelano i produttori fonografici e gli artisti interpreti ed esecutori. Non si tratta quindi di un doppio pagamento della stessa prestazione, ma di due compensi distinti e obbligatori, entrambi necessari per essere pienamente in regola. La principale novità riguarda la semplificazione degli interlocutori. Con la nuova procedura, la SIAE diventa il punto di riferimento unico sul territorio per la riscossione sia del diritto d’autore sia dei diritti connessi, che vengono incassati anche per conto degli altri enti competenti. Questo assetto consente alle imprese – esclusivamente quelle che utilizzano musica di sottofondo – maggiore chiarezza, evitando richieste frammentate e riducendo la complessità amministrativa. Per le gioiellerie che utilizzano la musica esclusivamente come sottofondo, spesso tramite radio o altri dispositivi, resta confermato il principio del compenso forfettario annuale, senza obblighi di rendicontazione dei singoli brani, una modalità coerente con la natura dell’attività commerciale. Per l’anno 2026, il pagamento dei compensi per la musica d’ambiente deve essere regolarizzato entro il 2 marzo 2026, termine entro il quale è possibile adempiere correttamente agli obblighi ed evitare sanzioni. Un passaggio di particolare rilievo riguarda i vantaggi riservati alle imprese associate a Confcommercio. In base agli accordi nazionali in vigore, ai soci è riconosciuto uno sconto del 16% sul diritto d’autore e del 30% sui diritti connessi, con una riduzione significativa del costo complessivo. Per beneficiare delle agevolazioni è necessario che l’impresa sia in regola con l’iscrizione associativa e che lo status di socio venga riconosciuto al momento del pagamento, verificando che le tariffe applicate tengano conto dello sconto. Resta fermo che la diffusione di musica senza le necessarie licenze è sanzionata dalla legge, con il rischio di sanzioni amministrative anche rilevanti e di azioni legali. Una corretta informazione consente quindi di pagare solo quanto dovuto e di gestire l’adempimento in modo semplice e consapevole. Per chiarimenti operativi è possibile rivolgersi alla propria Confcommercio territoriale oppure presentarsi presso gli uffici SIAE competenti, esibendo la tessera associativa in corso di validità.
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