ANTIRICICLAGGIO UE: NUOVI OBBLIGHI PER GIOIELLI, OROLOGI E PIETRE PREZIOSE DA LUGLIO 2027

Roma, 15 Dicembre 2025 – A decorrere dal 10 luglio 2027 troveranno applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1624, adottato nell’ambito del pacchetto normativo europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Regolamento introduce nuovi adempimenti a carico di specifiche categorie di operatori economici, tra cui i commercianti di beni di lusso, tra i quali rientrano gioielli, orologi e pietre preziose, incidendo anche sull’attività di gioielleria tradizionale. La nuova disciplina europea prevede che gli obblighi antiriciclaggio si applichino alle operazioni di compravendita di valore pari o superiore a 10.000 euro, anche qualora l’operazione sia frazionata in più pagamenti collegati tra loro e indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato. Trattandosi di un regolamento, le disposizioni saranno direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di recepimento e richiederanno agli operatori interessati l’adeguamento delle proprie procedure organizzative e operative entro la data di applicazione. Il quadro normativo europeo è completato dalla Direttiva (UE) 2024/1640, anch’essa adottata nel 2024 e da recepire entro il 10 luglio 2027, che disciplina i profili relativi ai poteri delle autorità competenti, ai controlli e al regime sanzionatorio, senza incidere sulla diretta applicabilità degli obblighi sostanziali previsti dal Regolamento. Tali nuovi adempimenti si inseriscono in un contesto nel quale l’attività di gioielleria è già oggi soggetta alla normativa antiriciclaggio nazionale. Nell’ordinamento italiano, il riferimento è costituito dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che include tra i soggetti obbligati i commercianti di oggetti preziosi e prevede, al ricorrere dei presupposti di legge, obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, oltre al rispetto della disciplina in materia di limitazione all’uso del contante. In particolare, l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta sorge ogniqualvolta, nello svolgimento dell’attività, vi siano elementi tali da far ritenere che un’operazione, anche solo tentata, possa essere connessa al riciclaggio di proventi di attività criminosa o al finanziamento del terrorismo. Tale obbligo non è subordinato al superamento di soglie di importo predeterminate, né dipende dalla modalità di pagamento o dall’effettivo perfezionamento dell’operazione, ma si fonda su una valutazione complessiva delle circostanze e del comportamento del cliente. In sintesi, la disciplina europea in applicazione dal luglio 2027 non sostituisce l’attuale normativa nazionale, ma introduce ulteriori obblighi e criteri uniformi a livello unionale, che si affiancano agli adempimenti già previsti per le attività di gioielleria. Gli operatori del settore sono pertanto chiamati a considerare per tempo l’impatto delle nuove disposizioni sulle modalità di gestione dei rapporti con la clientela e sulle procedure interne.