ANTITRUST SANZIONA MORELLATO PER PRATICHE ANTICONCORRENZIALI NELLA DISTRIBUZIONE DI GIOIELLI E OROLOGI

Roma, 31 Marzo 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Morellato S.p.A. una sanzione pari a 25.895.043 euro per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore della distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, nel periodo compreso tra il 20 luglio 2018 e il 23 dicembre 2025.
In particolare, l’Autorità ha accertato che Morellato, tra i principali operatori italiani del comparto, ha limitato l’autonomia commerciale dei propri distributori imponendo, attraverso specifiche indicazioni e politiche commerciali (“internet policy”), livelli massimi di sconto applicabili sui canali di vendita online. Tale condotta si è tradotta, di fatto, in una fissazione dei prezzi di rivendita (c.d. RPM), considerata una restrizione grave della concorrenza.
L’istruttoria ha inoltre evidenziato come tale sistema fosse accompagnato da un costante monitoraggio dei prezzi praticati dai distributori, anche mediante strumenti informatici dedicati, e dall’adozione di misure ritorsive nei confronti degli operatori non allineati: richiami, richieste di modifica delle condizioni di vendita, blocco degli ordini, sospensione degli account su marketplace, minacce di risoluzione dei rapporti contrattuali.
Un ulteriore elemento oggetto di censura riguarda la previsione, nei contratti di distribuzione selettiva, di una clausola che vietava ai distributori di operare su piattaforme di marketplace online di terzi (quali Amazon ed eBay). Tale divieto è stato ritenuto particolarmente significativo anche alla luce del fatto che gli stessi marketplace rappresentano un canale di vendita centrale sia per i distributori sia per la stessa Morellato, che vi realizza una quota rilevante delle proprie vendite.
L’Autorità ha ritenuto che tale limitazione, applicata in modo discriminatorio e non proporzionato, fosse idonea a restringere l’effettivo utilizzo di internet da parte dei distributori e a ridurre la concorrenza all’interno della rete distributiva, incidendo sulla libertà degli operatori di determinare autonomamente le proprie politiche commerciali.
Alla luce di tali elementi, la condotta è stata qualificata come intesa verticale restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto caratterizzata sia dalla fissazione dei prezzi di rivendita, sia dal divieto discriminatorio di utilizzo dei marketplace online .
Nel corso del procedimento – avviato il 18 marzo 2025 ed esteso il 15 luglio 2025 anche alla pratica di imposizione dei prezzi di rivendita – in data 17 settembre 2025 è stata audita anche Federpreziosi Confcommercio, rappresentata dal Vice Presidente Vicario, Vincenzo Aucella, e dal Direttore, Steven Tranquilli.
Il caso conferma la crescente attenzione delle Autorità di concorrenza verso le dinamiche distributive nei canali digitali e, in particolare, verso le restrizioni che incidono sull’utilizzo dei marketplace e sull’autonomia commerciale dei rivenditori, in un contesto in cui tali strumenti rappresentano un elemento sempre più centrale per la competitività delle imprese del settore.