AUMENTO DELL’IVA – L’AGENZIA FORNISCE INDICAZIONI OPERATIVE

5 novembre 2013 – Ad un mese dall’entrata in vigore della disposizione normativa che ha decretato l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E  fornisce  indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria. Il documento rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare 45/E del 2011 (in occasione del passaggio dell’aliquota dal 20 al 21%) e li integra con alcune precisazioni che tengono conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo.

In particolare, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, la circolare ricorda che l’aliquota “segue” il momento d’effettuazione dell’operazione e che dal 1° gennaio scorso quest’ultimo coincide con la partenza del bene e non più con il suo arrivo nel Paese di destinazione. Inoltre, se prima dell’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione, solo con riferimento all’importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre sul momento impositivo, a differenza delle operazioni nazionali, non pesa il pagamento di acconti. L’Agenzia, illustra, inoltre, il criterio da seguire in caso di opzione per il regime dell’Iva per cassa e precisa che, anche in questa ipotesi, l’aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si considera effettuata.

La circolare, inoltre, analizza i tempi per correggere gli errori.  Gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la  variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011. In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

per i contribuenti:

–        mensili, entro il termine di versamento dell’acconto (27 dicembre) per le fatture emesse a ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per quelle del mese di dicembre;

–        trimestrali, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.