BADA A COME PARLI

Roma, 29 Aprile 2026 – L’articolo 16 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 stabilisce una regola precisa sull’uso della parola “artigianale” nelle comunicazioni commerciali. In particolare, il primo comma prevede che: “Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali”. La norma, entrata in vigore lo scorso 7 aprile, letta in coerenza con la Legge 8 agosto 1985 n. 443, chiarisce che la qualificazione “artigianale” può essere utilizzata solo dall’impresa che è iscritta all’Albo delle imprese artigiane e che realizza direttamente i prodotti. Il significato è lineare: la parola “artigianale” è riservata a chi è artigiano e produce. Non è una semplice descrizione del prodotto, ma una qualificazione che la legge collega al produttore. Applicando questo principio al settore orafo-gioielliero, si deve ritenere che il gioielliere che acquista prodotti da imprese artigiane e li rivende, senza produrli direttamente e senza essere egli stesso impresa artigiana, non possa utilizzare nella propria comunicazione espressioni come “gioielli artigianali”, anche se i prodotti sono effettivamente realizzati da artigiani. Il gioielliere può tuttavia informare correttamente il cliente sull’origine dei prodotti, indicando che i gioielli sono realizzati da maestri artigiani o che provengono da imprese artigiane. In questo caso non utilizza la qualificazione “artigianale” in senso proprio, ma si limita a descrivere un fatto reale. La differenza è quindi semplice ma fondamentale: si può dire chi ha prodotto il gioiello, ma non si può presentare il gioiello come “artigianale” nella propria offerta se non lo si è prodotto direttamente come impresa artigiana. In tale contesto, deve ritenersi ammissibile che il prodotto sia accompagnato da una dichiarazione del produttore attestante la propria qualifica di impresa artigiana e l’origine artigianale della lavorazione. Tale dichiarazione può accompagnare il bene lungo la filiera ed essere consegnata al cliente finale, in quanto costituisce informazione riferibile al soggetto che ha effettivamente realizzato il prodotto. Affinché tale dichiarazione sia legittima, è necessario che il produttore sia effettivamente in possesso del titolo giuridico richiesto dalla normativa, vale a dire l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ai sensi della citata legge n. 443 del 1985. In assenza di tale requisito, la dichiarazione non può ritenersi corretta. Ne consegue che la dichiarazione di origine artigiana resta valida anche quando il prodotto è ceduto tramite un dettagliante, purché sia veritiera, riconducibile al produttore e fondata su un’effettiva qualificazione giuridica dello stesso. Essa, tuttavia, non può essere utilizzata dal rivenditore per qualificare la propria offerta commerciale, ma deve rimanere circoscritta al prodotto e al soggetto che lo ha realizzato. Va inoltre precisato che la disposizione non incide sulla libertà di commercializzare prodotti realizzati da terzi, che resta pienamente garantita. Tuttavia, essa determina un effetto restrittivo significativo sulle modalità di presentazione degli stessi. In particolare, nel settore orafo-gioielliero, limita la possibilità per il dettagliante di valorizzare nella propria offerta una caratteristica oggettiva del prodotto, quale la sua effettiva realizzazione artigianale da parte di terzi. Ne deriva una compressione della libertà di comunicazione commerciale, evidente laddove impedisce di qualificare come “artigianale” un prodotto che lo è in senso sostanziale, per il solo fatto che il soggetto che lo promuove non coincide con il produttore. Tale impostazione, pur rispondendo all’esigenza di evitare utilizzi impropri della terminologia, appare caratterizzata da un elevato grado di rigidità rispetto alle dinamiche reali della filiera. In questo senso, la norma rafforza certamente il valore e la credibilità della qualificazione “artigianale”, ma al tempo stesso richiede un intervento chiarificatore che consenta di bilanciare tale esigenza con una più adeguata rappresentazione delle caratteristiche effettive dei prodotti. In conclusione, la disciplina in esame, pur perseguendo finalità condivisibili di trasparenza e tutela del consumatore, incide in modo significativo sulle modalità di comunicazione commerciale e richiede una lettura attenta e consapevole, anche alla luce delle specificità del settore orafo-gioielliero. Allo stato attuale, mancano ancora chiarimenti applicativi o circolari interpretative e non è escluso che, in futuro, possa essere ammessa una lettura meno rigida della disposizione, tale da tenere maggiormente conto delle dinamiche concrete della filiera. In tal senso, in merito ai requisiti legati ai criteri di classificazione delle imprese artigiane Federpreziosi ha avviato una interlocuzione con le istituzioni competenti.