Sollecitata dall’interpello presentato da un’azienda di Torre del Greco, associata Assocoral, operante nel settore della fabbricazione e vendita all’ingrosso di oggetti preziosi, la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, ha in questi giorni fornito il proprio parere sulle modalità da seguire per effettuare cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
Essendo la risposta al quesito sostanzialmente una interpretazione della “oscura” disposizione sopra richiamata, essa spiega i suoi effetti verso chiunque si trovi a doverla applicare.
Ne ripercorriamo qui i tratti salienti, chiarendo preliminarmente le ragioni che hanno spinto l’interpellante a richiedere il parere dell’Agenzia delle Entrate.
I dubbi che spesso investono l’impresa che voglia beneficiare del trattamento di favore previsto dall’art. 41, D.L. 331/1993, per le esportazioni di merci in ambito comunitario, scaturiscono dal silenzio del legislatore in relazione ai documenti da esibire come prova dell’avvenuta operazione.
La norma in questione si limita, infatti, a indicare una serie di requisiti indispensabili affinché una cessione possa essere qualificata come intracomunitaria, ravvisabili: nell’onerosità dell’operazione; nel perfezionamento del diritto traslativo sul bene; nello status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario e nella effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro.
Tale ultimo punto è quello maggiormente controverso, non essendo precisato in che modo debba dimostrarsi l’avvenuto trasporto dei beni acquistati.
La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrata fa leva sul principio ribadito nella Risoluzione n. 19 del 25 marzo 2013, con la quale l’amministrazione finanziaria, uniformandosi alla giurisprudenza comunitaria, afferma che «il fornitore deve provare che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Paese membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione».
Mezzo idoneo è stato ritenuto il CMR elettronico, che ha lo stesso valore di quello cartaceo, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha raggiunto il luogo di destinazione, in un altro Paese comunitario.
Fin qui tutto chiaro.
Le difficoltà maggiori sorgono per le cessioni “franco fabbrica”, nelle quali il cedente nazionale non provvede direttamente al trasporto delle merci e non è in grado di esibire il documento di trasporto.
L’aspetto più interessante che emerge dal parere riguarda proprio tale ultima modalità, ove si prevede che «in sostituzione del documento di trasporto debba essere fornita anche una dichiarazione da parte del cessionario che attesti di aver condotto la merce dallo Stato italiano ad un altro Stato membro. Tale dichiarazione, si precisa, deve essere corredata da idonea documentazione da cui possa ricavarsi che il bene sia stato effettivamente trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente».
La soluzione prospettata sembra rispondere a quegli interrogativi spesso posti da coloro che operano nel campo del commercio all’ingrosso di preziosi, che, specialmente in occasione di manifestazioni fieristiche, possono incontrarsi anche per la prima volta. Affidare la consegna della merce – il più delle volte già pronta e di facile trasporto – ad un vettore solo perché “certifichi” l’avvenuta consegna può, infatti, riverberarsi negativamente sulla conclusione dell’affare.
Viceversa, la sottoscrizione di una “dichiarazione” da parte del cessionario è da considerarsi come un utile strumento alternativo al documento di trasporto da esibire a fini probatori, insieme alla fattura, agli elenchi Intrastat e a copia del bonifico bancario, in caso di verifiche tributarie.
Infine, sulla scia di un’ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, il
parere fa salva la buona fede del cedente qualora abbia apprestato tutte le cautele idonee ad escludere una sua responsabilità nell’eventuale mancato trasporto della merce da parte dell’acquirente in un Paese comunitario.
di Silvio Ciniglio

Silvio Ciniglio, laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, collabora con lo Studio Legale del Prof. Avv. Andrea R. Castaldo, occupandosi prevalentemente di criminalità economica. Recentemente si è interessato del problema del limite all’utilizzo del contante nel commercio con l’estero di preziosi, insieme a Federpreziosi Confcommercio, Assocoral e Fiera di Vicenza.
