Roma, 20 Marzo 2026 – La crescente diffusione dei diamanti sintetici o lab-grown diamonds rappresenta un esempio particolarmente interessante per riflettere sul tema delle dichiarazioni ambientali nelle comunicazioni commerciali. Negli ultimi anni alcune imprese che producono o commercializzano questi prodotti hanno iniziato a promuoverli come “diamanti etici”, “sostenibili” o “green”, contrapponendoli ai diamanti naturali spesso associati, nell’immaginario collettivo, alle problematiche ambientali e sociali connesse alle attività estrattive e ai cosiddetti conflict diamonds. Questo tipo di comunicazione tende a valorizzare soprattutto l’assenza di attività mineraria, la maggiore tracciabilità della filiera e una presunta riduzione dell’impatto ambientale rispetto all’estrazione tradizionale. Tuttavia, tali affermazioni non possono essere considerate automaticamente dimostrate, poiché la produzione di diamanti sintetici richiede processi tecnologici ad alta intensità energetica e il loro impatto ambientale complessivo dipende in larga misura dalle modalità produttive e dalle fonti di energia utilizzate. Di conseguenza l’utilizzo di espressioni generiche come “etico” o “sostenibile” può risultare semplificato o potenzialmente fuorviante se non accompagnato da informazioni chiare e verificabili. La questione assume particolare rilievo alla luce del D.Lgs. 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, con il quale l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 introducendo nuove disposizioni volte a contrastare il fenomeno del greenwashing nelle pratiche commerciali rivolte ai consumatori. A partire dal 27 settembre 2026 le dichiarazioni ambientali associate a prodotti e servizi dovranno infatti essere documentabili, misurabili e verificabili, e le imprese dovranno rivedere il modo in cui formulano i propri claim ambientali. La normativa vieta inoltre l’utilizzo di etichette o simboli di sostenibilità che non siano basati su sistemi di certificazione riconosciuti o stabiliti da autorità pubbliche, prevedendo che tali sistemi siano fondati su procedure oggettive e su verifiche indipendenti da parte di terzi. Allo stesso tempo non sarà più consentito formulare asserzioni ambientali generiche quando il professionista non sia in grado di dimostrare, con dati chiari e verificabili, l’eccellenza delle prestazioni ambientali dichiarate. In questo contesto anche le imprese che promuovono diamanti sintetici come prodotti “etici” o “sostenibili” dovranno dimostrare concretamente tali affermazioni attraverso evidenze verificabili o mediante il ricorso a sistemi di certificazione riconosciuti. Il caso dei diamanti sintetici costituisce quindi un esempio significativo di come la nuova disciplina europea e nazionale miri a rafforzare la trasparenza delle comunicazioni ambientali e a contrastare l’uso di claim pubblicitari potenzialmente fuorvianti, favorendo una maggiore tutela dei consumatori e una concorrenza basata su informazioni ambientali effettivamente verificabili.
