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FEDERAZIONE NAZIONALE DETTAGLIANTI ORAFI GIOIELLIERI ARGENTIERI OROLOGIAI

COSTITUZIONE – NATURA – SEDE – DURATA – SCIOGLIMENTO
Art. 1 – E’ costituita fra gli operatori del commercio al dettaglio dei settori merceologici indicati nella denominazione la “Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai” che per brevità, nel presente atto, si denominerà “Federdettaglianti”. Essa ha sede in Roma e durata a tempo indeterminato; l’eventuale scioglimento sarà deliberato dall’Assemblea Straordinaria, che ne deve indicare le modalità. La Federdettaglianti non ha scopo di lucro e non può avere finalità ed attività politiche di alcun genere.

SCOPI STATUTARI
Art. 2 –
a) promuovere e difendere in sede nazionale ed internazionale gli interessi economici, giuridici, fiscali e professionali della categoria rappresentata;
b) collaborare con Autorità ed Enti, nei cui confronti rappresenta collettivamente e singolarmente i propri Soci, alla soluzione i problemi di interesse per la categoria;
c) svolgere opera di mediazione nel caso che uno stesso problema di natura tecnica e sindacale interessi anche altre Federazioni nazionali di categoria aderenti a Confedorafi;
d) assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione dello sviluppo dei settori rappresentati, all’assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale e sociale delle imprese associate e, ove possibile concorrendovi, eventualmente con propri mezzi finanziari;
e) svolgere tutte le attività utili ed idonee al raggiungimento degli scopi istituzionali.

COMPITI

Art. 3 – La Federdettaglianti ha i seguenti compiti:
a) nominare i propri rappresentanti in seno alla Confcommercio ed alla Confedorafi;
b) nominare i propri rappresentanti e delegati in consessi, Enti, organismi e Commissioni nazionali ed internazionali cui la Federdettaglianti abbia richiesto di essere rappresentata o ammessa. Nella nomina di tali rappresentanti e delegati la Federdettaglianti terrà conto delle articolari competenze che sono loro richieste nonché, per quanto materialmente possibile, un’equa proporzionalità tra i vari settori in cui essa si articola.

Art. 4 – La Federdettaglianti:
a) aderisce alla Confedorafi nel cui seno, al pari delle altre Federazioni Nazionali di categoria che ne fanno parte, è organo tecnico e rappresentativo dei commercianti al dettaglio orafi, gioiellieri, argentieri e orologiai;
b) aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi;
c) può aderire ad Organismi od Enti nazionali ed internazionali, che presentino particolare interesse per gli operatori del settore.

SOCI

Art. 5 – Sono soci della Federdettaglianti:
a) tutti i commercianti al dettaglio orafi, gioiellieri, argentieri, orologiai iscritti alle Associazioni Territoriali di categoria, autonomamente costituite;
b) tutti i commercianti come indicati sub a) facenti parte delle singole Unioni provinciali dei commercianti aderenti alla Confcommercio;
c) Possono essere soci diretti della Federdettaglianti anche quei commercianti, come indicati sub a), che, in mancanza di un Organismo associativo locale, richiedono direttamente l’iscrizione alla Federdettaglianti. In tal caso, l’iscrizione diretta deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo della Federdettaglianti e sarà, a cura di questa, comunicata per l’inquadramento all’Unione Commercianti provinciale o altro organismo associativo locale aderente alla Confcommercio nel cui territorio il commerciante esercita. L’adesione alla Federdettaglianti comporta, comunque, la contestuale adesione alla struttura territoriale aderente alla Confcommercio.

Art. 6 – La qualità di socio si perde:
a) per cessazione dell’attività o dell’appartenenza all’Organismo territoriale in cui egli è inquadrato;
b) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;
c) per condanna penale, per delitto non colposo, passata in giudicato;
d) per morosità;
e) per comportamento inequivocabilmente contrario alla serietà e all’etica professionale o dannoso per l’immagine e i legittimi interessi della categoria. La decadenza è dichiarata dal Coniglio Direttivo, con deliberazione presa a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri in carica.

Art. 7 – I soci sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuo, che sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. L’esazione del contributo sarà fatta a cura della Federdettaglianti sia direttamente sia tramite gli Enti Territoriali.

Art. 8 – I proventi della Federdettaglianti sono costituiti:
a) dai contributi annuali versati dai soci;
b) dalle quote parte dei contributi di carttere nazionale legittimamente deliberati dalla Confcommercio;
c) dagli interessi attivi;
d) dalle smme introitate per gli atti di liberalità ed a qualsiasi titolo con destinazione alla gestione finanziaria.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

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