Roma, 21 Luglio 2026 – Chi entra oggi in una gioielleria per acquistare un orologio o un gioiello dà ormai per scontato che il prodotto sia accompagnato da una garanzia. Molto meno scontato è comprendere quale garanzia stia effettivamente ricevendo. Nella pratica quotidiana, infatti, il consumatore tende a parlare genericamente di “garanzia”, senza distinguere tra quella prevista dalla legge e quella eventualmente offerta dal produttore. È proprio da questa constatazione che prende avvio una delle più recenti iniziative dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori. Dal 27 settembre 2026 diverranno applicabili le nuove regole introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, attuate, per quanto riguarda gli aspetti operativi, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960. L’obiettivo non è introdurre nuovi diritti o nuove forme di garanzia, ma rendere l’informazione al consumatore più chiara, uniforme e facilmente comprensibile in tutti gli Stati membri. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di vendita conclusi tra professionista e consumatore (B2C) e non incidono sulla disciplina dei rapporti tra professionisti (B2B). Per le gioiellerie e i punti vendita di orologi, pertanto, non cambia il contenuto delle tutele già previste dal Codice del Consumo, ma cambiano le modalità con cui tali tutele dovranno essere comunicate alla clientela. La Direttiva (UE) 2024/825 ha infatti modificato la Direttiva 2011/83/UE introducendo il nuovo articolo 22-bis, che prevede due nuovi strumenti informativi destinati a essere utilizzati in modo uniforme in tutta l’Unione europea: l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, conosciuta anche come EU GARAN. Il successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 ne definisce il formato grafico, il contenuto e le modalità di utilizzo. È importante chiarire fin da subito un aspetto che potrebbe generare equivoci. La garanzia legale di conformità resta esattamente quella che gli operatori conoscono già. Il consumatore continuerà ad avere diritto alla tutela prevista dal Codice del Consumo per i difetti di conformità che si manifestino entro due anni dalla consegna del bene, e il venditore continuerà a essere il soggetto responsabile nei confronti del cliente. In altri termini, il gioielliere non dovrà rilasciare una nuova garanzia né assumere responsabilità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge. La vera novità riguarda esclusivamente il modo in cui tali diritti dovranno essere illustrati e comunicati. Ma cos’è davvero l’EU GARAN? Probabilmente il punto che susciterà le maggiori domande. La denominazione EU GARAN potrebbe infatti far pensare all’introduzione di una nuova garanzia europea o di una certificazione di qualità del prodotto. In realtà non è così. L’EU GARAN è semplicemente l’etichetta armonizzata che il produttore può utilizzare quando decide di offrire una garanzia commerciale di durabilità conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea. Non attribuisce nuovi diritti al consumatore e non sostituisce la garanzia legale. Ha una funzione esclusivamente informativa: rendere immediatamente riconoscibile che il produttore ha assunto volontariamente un impegno ulteriore rispetto alla tutela minima prevista dalla legge. L’esempio dell’orologeria consente di comprendere bene il meccanismo. Una Maison può decidere di offrire una garanzia commerciale di cinque, otto o dieci anni su un determinato modello. Tale garanzia si aggiunge alla garanzia legale di conformità e resta disciplinata dalle condizioni stabilite dal produttore. Se rispetta i requisiti previsti dalla normativa europea, essa potrà essere accompagnata dall’etichetta armonizzata EU GARAN, consentendo al consumatore di riconoscere immediatamente che quel prodotto beneficia di una tutela ulteriore. Lo stesso principio potrà trovare applicazione anche nel comparto della gioielleria ogniqualvolta il produttore accompagni il bene con una garanzia commerciale di durabilità conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa europea. Cosa cambia concretamente per una gioielleria? Dal punto di vista operativo, molto meno di quanto si potrebbe immaginare. Il gioielliere non dovrà modificare la propria responsabilità nei confronti del consumatore né predisporre nuove garanzie. Dovrà, invece, prestare maggiore attenzione alla qualità delle informazioni fornite durante la vendita. Nella pratica sarà opportuno verificare che i certificati di garanzia del produttore, le condizioni di vendita, le schede prodotto, il sito internet e il materiale informativo distinguano chiaramente la garanzia legale dalla garanzia commerciale. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante nel settore dell’orologeria, dove le garanzie internazionali delle Maison rappresentano ormai una prassi consolidata, ma che interessa sempre più frequentemente anche il comparto della gioielleria, nel quale molti produttori accompagnano i propri prodotti con programmi di assistenza o garanzie commerciali aggiuntive. Sarà inoltre opportuno confrontarsi con i propri fornitori per verificare quali marchi o quali collezioni adotteranno l’etichetta armonizzata EU GARAN e quali informazioni dovranno essere trasmesse alla clientela. Il dettagliante, infatti, non attribuisce autonomamente l’etichetta ai prodotti, ma deve comunicarne correttamente la presenza quando essa sia stata adottata dal produttore. Anche la formazione del personale assume un ruolo centrale. È proprio al banco che il cliente chiede spiegazioni sulla durata della garanzia o sul significato della garanzia internazionale che accompagna un orologio. Il personale dovrà quindi essere in grado di spiegare, con linguaggio semplice ma preciso, che la garanzia legale resta a carico della gioielleria in quanto venditore, mentre la garanzia commerciale rappresenta un impegno ulteriore assunto dal produttore. Accanto all’etichetta EU GARAN, la normativa introduce l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, destinato a ricordare ai consumatori i diritti loro riconosciuti dalla legge. L’avviso dovrà essere esposto nei punti vendita e reso disponibile anche nei canali di commercio elettronico. Non si tratta di un documento predisposto liberamente dall’operatore, ma di un modello uniforme definito dalla Commissione europea, le cui caratteristiche grafiche e contenutistiche non possono essere modificate. L’avviso dovrà riportare un codice QR che consentirà al consumatore di accedere, nella propria lingua, alle informazioni ufficiali sulla garanzia legale di conformità. Stampato, non potrà avere dimensioni inferiori al formato A4; nei punti vendita potrà essere esposto sia a colori sia in bianco e nero, mentre, se pubblicato online, dovrà essere visualizzato a colori. Per agevolare gli operatori economici, la Commissione europea metterà a disposizione gli orientamenti pratici e i file grafici ufficiali dell’avviso armonizzato in tutte le lingue dell’Unione europea. Le imprese potranno così utilizzare direttamente il modello predisposto dalla Commissione, evitando modifiche o adattamenti che potrebbero comprometterne la conformità.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 non introduce un autonomo apparato sanzionatorio. Ciò non significa, tuttavia, che gli obblighi informativi possano essere sottovalutati. Una comunicazione imprecisa o suscettibile di generare confusione tra garanzia legale e garanzia commerciale potrà rilevare nell’ambito delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di informazione al consumatore e di pratiche commerciali scorrette. Le nuove disposizioni confermano come il legislatore europeo attribuisca un ruolo sempre più centrale alla qualità dell’informazione resa al consumatore. Per il settore orafo e orologiero, tradizionalmente fondato sulla fiducia, sulla consulenza e sulla trasparenza nei rapporti con la clientela, la corretta comunicazione delle garanzie non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma un’occasione per valorizzare ulteriormente la professionalità della gioielleria specializzata. Prepararsi per tempo, dialogare con i propri fornitori, aggiornare la documentazione di vendita e formare adeguatamente il personale consentirà non solo di rispettare le nuove regole europee, ma anche di trasformare un adempimento in un elemento qualificante del servizio offerto al cliente.
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