Roma, 31 Marzo 2026 – A decorrere dal 7 aprile 2026 entra in vigore una rilevante innovazione normativa in materia di utilizzo della denominazione “artigiano” e, più in generale, dei riferimenti all’artigianalità nell’ambito dell’attività d’impresa. La disciplina, il cui dibattito in Parlamento è stato oggetto di nostre considerazioni sempre su questi Appunti, trova fondamento nella Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante interventi a tutela e valorizzazione dell’impresa artigiana, che introduce una regolamentazione più stringente sull’utilizzo dei termini “artigiano”, “artigianale” e analoghi, consentendone l’impiego esclusivamente alle imprese regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Resta ferma, quale disciplina di base, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l’artigianato), che definisce la figura dell’imprenditore artigiano, i requisiti dell’impresa artigiana e individua nell’iscrizione all’Albo il presupposto necessario per il riconoscimento della relativa qualifica. La normativa del 2026 si pone pertanto in continuità con tale impianto, rafforzandone tuttavia gli strumenti di tutela, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo dei segni distintivi e della comunicazione commerciale. Il divieto di utilizzo improprio assume carattere generale e si estende a qualsiasi forma di presentazione dell’attività, comprendendo la denominazione sociale, le insegne, i marchi, i materiali pubblicitari e promozionali, nonché la descrizione e la commercializzazione di prodotti e servizi. La ratio dell’intervento normativo è quella di contrastare fenomeni di uso improprio o fuorviante della qualifica “artigiana”, suscettibili di integrare ipotesi di concorrenza sleale e di inganno del consumatore, oltre a compromettere il valore economico e culturale dell’artigianato autentico. Particolarmente incisivo risulta il regime sanzionatorio introdotto, che prevede, in caso di utilizzo indebito delle suddette denominazioni, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’impresa, con una soglia minima pari a euro 25.000 per ciascuna violazione accertata. Ne deriva che, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ogni operatore economico è tenuto a verificare con particolare attenzione la propria qualificazione giuridica, nonché la correttezza delle denominazioni utilizzate e la conformità delle comunicazioni commerciali ai requisiti normativi vigenti. Con specifico riferimento al settore orafo, la normativa assume un rilievo ancora più marcato, in quanto la qualificazione artigiana rappresenta tradizionalmente un elemento distintivo di qualità, competenza e lavorazione manuale. Ne deriva che l’utilizzo dei termini “oreficeria artigianale”, “laboratorio orafo artigiano” o espressioni analoghe è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolarmente iscritti all’Albo, con conseguente esclusione di ogni utilizzo meramente descrittivo o promozionale in assenza di tali presupposti. Deve altresì evidenziarsi che eventuali elementi fattuali, quali la produzione diretta o la lavorazione manuale dei metalli preziosi, non sono di per sé idonei a legittimare l’utilizzo della qualifica “artigianale” in assenza dell’iscrizione all’Albo, che costituisce requisito imprescindibile anche per gli operatori del comparto orafo. In conclusione, il legislatore ha inteso trasformare la qualifica di “artigiano” da mero elemento descrittivo a titolo giuridicamente protetto, il cui utilizzo è riservato ai soli soggetti che ne possiedono i requisiti formali e sostanziali, rafforzando in tal modo la trasparenza del mercato e la tutela del consumatore.
