IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL COMMERCIO D’ORO

IN VIGORE DAL GENNAIO 2025 LA NUOVA LEGGE N° 7/2000 PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

Roma, 8 Gennaio 2025 – Il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2025, introduce rilevanti modifiche alla normativa sul mercato dell’oro, disciplinata dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. In vigore dal 17 gennaio 2025, il decreto amplia la definizione di “oro da investimento”, includendo l’oro destinato a successiva lavorazione, e quella di “materiale d’oro”, ora comprensiva di semilavorati. Inoltre, ridefinisce le operazioni soggette a obblighi di dichiarazione presso l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). Le nuove norme stabiliscono che tutte le operazioni in oro che superano determinate soglie di valore devono essere oggetto di dichiarazione all’UIF. In particolare, l’obbligo si applica a:

• Trasferimenti di oro da o verso l’estero, anche senza consegna materiale.

• Commercio di oro o qualsiasi altra operazione in oro (anche a titolo gratuito) di importo pari o superiore a 10.000 euro.

• Operazioni ripetute con la stessa controparte, nel corso di un mese solare, qualora:

     

      • Ogni singola operazione sia pari o superiore a 2.500 euro.

      • Il totale delle operazioni raggiunga o superi la soglia di 10.000 euro.

    L’obbligo dichiarativo riguarda sia gli operatori professionali in oro che gli operatori non professionali iscritti al registro OAM purché coinvolti nelle operazioni descritte. Ricordiamo che, ai sensi dell’art.3 del decreto in esame, entro il 17 aprile l’OAM avvierà la gestione anche degli operatori professionali in oro, che non saranno più in capo alla Banca d’Italia (art.3).

    In caso di trasferimenti transfrontalieri di oro al seguito, la dichiarazione deve essere effettuata prima dell’attraversamento della frontiera.

    Tuttavia, il decreto prevede alcune esclusioni rilevanti:

       

        1. Operatori che acquistano oro per destinarlo alla lavorazione industriale o artigianale.

        1. Trasferimenti in conto lavorazione affidati a titolari di marchi di identificazione, come previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

        1. Operazioni relative a gioielli nuovi o usati destinati a uso ornamentale, riparazione o lavorazione (non soggette a dichiarazione).

      Il decreto assegna l’obbligo dichiarativo al soggetto che, a qualsiasi titolo, trasferisce l’oro stante a quanto sopra evidenziato. È bene sottolineare, sempre con riguardo ai limiti citati che l’obbligo di dichiarazione è in essere per gioielli, oro usato o rottami d’oro destinati a fusione per ottenere oro da investimento, materiale d’oro o semilavorati a uso industriale. Nel caso in cui siano coinvolti una banca o un operatore professionale, spetta a questi ultimi adempiere all’obbligo, anche se agiscono per conto di terzi. La dichiarazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell’operazione.

      Nelle note del decreto si specifica che l’UIF pubblicherà in Gazzetta Ufficiale ulteriori istruzioni con i dettagli sulle operazioni soggette a dichiarazione, i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni.