IN GIOIELLERIA SÌ ALLA VIDEOSORVEGLIANZA, PURCHÉ…

Roma, 15 Dicembre 2025 – L’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno di un negozio di gioielleria è consentita dalla normativa vigente esclusivamente per determinate finalità, tra le quali rientra in modo specifico la tutela del patrimonio aziendale, considerata la particolare natura dei beni trattati e l’elevato valore economico degli stessi. La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), che consente l’impiego di impianti audiovisivi solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la protezione dei beni dell’impresa. Qualora le telecamere siano installate in modo tale da consentire, anche solo potenzialmente, un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, l’installazione è subordinata alla preventiva stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente. Il consenso dei singoli dipendenti non è idoneo a sostituire tali adempimenti, trattandosi di una procedura inderogabile prevista a tutela della posizione del lavoratore. Le immagini raccolte mediante un impianto correttamente installato possono essere utilizzate anche a fini disciplinari, purché i lavoratori siano stati previamente informati dell’esistenza del sistema di videosorveglianza e il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La giurisprudenza ha chiarito che la tutela del patrimonio aziendale comprende anche la difesa da condotte illecite poste in essere da dipendenti addetti al maneggio di denaro o di beni di valore, tipicamente presenti in un’attività di gioielleria. È pertanto legittimo l’utilizzo delle riprese per accertare appropriazioni indebite o comportamenti gravemente lesivi del rapporto fiduciario, purché l’impianto sia configurato in modo da rispettare la dignità e la riservatezza del lavoratore, limitando le riprese alle aree e alle operazioni rilevanti e prevedendo tempi di conservazione delle immagini proporzionati e conformi alla normativa privacy. Le registrazioni possono inoltre essere utilizzate, nei limiti di legge, anche in sede giudiziaria, qualora siano state effettuate per finalità difensive e non comportino un controllo generalizzato e continuativo della prestazione lavorativa.