Roma, 17 Novembre 2025 – La normativa vigente impone che ogni sistema di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale, come nel caso delle gioiellerie, sia accompagnato da un’adeguata informativa rivolta al pubblico. Tale obbligo discende direttamente dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018), i quali richiedono che gli interessati siano informati in modo chiaro e preventivo del trattamento dei dati personali. In materia di videosorveglianza, questa informativa deve essere resa mediante l’esposizione di un apposito cartello “Area videosorvegliata”, secondo quanto stabilito dal Provvedimento generale dell’8 aprile 2010 del Garante Privacy, tuttora applicato e richiamato anche dalle Linee guida europee (EDPB). L’assenza di tale cartellonistica è stata più volte sanzionata dal Garante quale violazione del principio di trasparenza.
Per quanto riguarda la necessità della videosorveglianza esterna, come ricordato recentemente da questi Appunti, essa trova fondamento nel D.M. 1° dicembre 2010 n. 269, regolamento attuativo del T.U.L.P.S., che individua la videosorveglianza come requisito minimo obbligatorio per gli esercizi maggiormente esposti al rischio di rapina, tra cui le gioiellerie. Si tratta di una disciplina di fonte statale, inserita nell’ambito della pubblica sicurezza, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che nessuna regolamentazione comunale, né alcun Piano di Arredo Urbano, può introdurre divieti o limitazioni tali da impedire l’installazione di sistemi di sicurezza prescritti dalla normativa statale. L’ente locale può intervenire unicamente su profili estetici o formali, quali colorazione, dimensioni o modalità di fissaggio, purché queste prescrizioni non compromettano né la funzionalità dell’impianto né la visibilità del cartello informativo, che deve essere agevolmente percepibile prima dell’accesso all’area ripresa.
Alla luce di ciò, l’installazione delle telecamere esterne e del relativo cartello informativo non costituisce una facoltà dell’esercente, ma un adempimento imposto dalla legge, rispetto al quale le eventuali previsioni comunali possono incidere solamente sugli aspetti estetici, senza mai poter escludere o ostacolare la misura di sicurezza prevista dal D.M. 269/2010 e dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
