MARCATURA CE DEGLI OROLOGI AL QUARZO

ASSOROLOGI interviene sulla Direttiva RoHS – La Direttiva 2011/65/UE che detta la nuova disciplina in materia di divieto o restrizione di utilizzo di alcune sostanze pericolose all’interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)[1], deve essere attuata sul territorio comunitario a partire dal 2 gennaio 2013 e prevede l’obbligo di apporre la marcatura CE di conformità anche sugli orologi al quarzo.
In attesa che anche l’Italia dia attuazione alla Direttiva, sembra prevalere l’orientamento interpretativo secondo cui gli orologi non dovranno essere marcati direttamente: sarà sufficiente apporre la marcatura sulla confezione e sulla documentazione di accompagnamento (libretto di istruzioni e garanzia) a norma  dell’art. 15 della Direttiva stessa.
In realtà, anche questa facoltà alternativa pone qualche problema. Infatti è prassi normale nell’orologeria che l’orologio venga importato e poi consegnato al rivenditore privo di confezione: è solo al momento della vendita al consumatore finale che il rivenditore inserisce nell’apposita confezione (cofanetto o altro) l’orologio munito di garanzia e istruzioni.
Gli operatori hanno dunque queste aree di incertezza che Assorologi, l’Associazione italiana produttori e distributori di orologeria di Confcommercio www.assorologi.it  sta cercando di chiarire prima della entrata in vigore della normativa:
1. Avere anzitutto conferma che la marcatura CE non deve essere apposta necessariamente sul prodotto, ma bensì su istruzioni e confezione.


2. Sapere come comportarsi nell’ipotesi in cui l’azienda importi separatamente orologio e confezione: l’orologio può viaggiare senza marcatura diretta? La confezione vuota deve/può essere comunque marcata CE in previsione del fatto che sarà utilizzata per contenere un orologio soggetto a marcatura?

 

di Andrea Arnaldi

Segretario Assorologi

 


[1] La Direttiva RoHS è la normativa 2002/95/CE (chiamata comunemente RoHS dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive o direttiva Pb-free o Lead-free (cioè “esente da piombo”)) adottata nel febbraio del 2003 dalla Comunità europea. In realtà, in questa data la normativa è stata estesa a livello comunitario, negli anni precedenti ogni stato dell’unione aveva una legge separata. La prima nazione a introdurre una norma simile è stata la Germania nel marzo del 1995 seguita dall’Inghilterra nel 1996. In Italia bisogna aspettare il 1998 per introdurre una normativa di questo tipo, la cosi chiamata “legge sulla rottamazione”. Dal 1º febbraio 2003 tutte le vecchie normative di ogni stato membro sono state sostituite dall’attuale “direttiva RoHS”. La normativa impone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche.È collegata strettamente con la direttiva sulla rottamazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (detta RAEE) 2002/96/CE che regola l’accumulazione, riciclaggio e recupero per le apparecchiature elettriche e fa parte di un’iniziativa di legge per risolvere il problema dell’enorme quantitativo di rifiuti generati dalle apparecchiature elettroniche obsolete.È diventata obbligatoria dal 1º luglio 2006; non è una legge ma una direttiva. Ogni stato membro europeo deve “recepire” la direttiva, cioè adottare proprie politiche di applicazione, usando la direttiva come guida. Di conseguenza, ci potrebbero essere versioni differenti della legge quanti sono gli stati della CE. La RoHS si applica ai prodotti costruiti o importati nell’Unione europea.