ORO DA INVESTIMENTO: ADE CONFERMA LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Roma, 30 Giugno 2025 – Con la risposta n. 6 del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’obbligo per gli operatori professionali in oro  di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari anche le operazioni aventi come oggetto oro da investimento destinato a successiva lavorazione, a seguito della modifica normativa introdotta dal Dlgs n. 211/2024, che ha aggiornato la definizione di oro da investimento ex art. 1, c. 1, lett. a) della legge n. 7/2000. L’Agenzia sottolinea che questo obbligo non è una novità assoluta, ma conferma quanto già affermato nella nota dell’8 agosto 2013, inviata a Federpreziosi Confcommercio e Confindustria Federorafi. In tale occasione fu chiarito che:
– rientrano nell’obbligo comunicativo solo le operazioni su oro da investimento, essendo rapporti di natura finanziaria;
– restano escluse le transazioni aventi ad oggetto oro a uso industriale (art. 1, lett. b), trattandosi di operazioni commerciali di approvvigionamento.
Tuttavia, già allora veniva specificato che anche l’oro da investimento ceduto a imprese produttrici di oggetti preziosi – quindi destinato a successiva lavorazione – restava soggetto a obbligo di comunicazione, poiché formalmente ricompreso nella categoria della lettera a), ossia “oro da investimento”.
La nuova formulazione normativa non fa che rafforzare tale interpretazione preesistente: oggi la legge include espressamente, tra i beni da considerare oro da investimento, anche quello destinato a lavorazione, chiarendo in modo definitivo l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, ovvero degli operatori professionali in oro.

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