PEC AMMINISTRATORI: SCADENZA E OBBLIGHI RIDOTTI

Roma, 13 Novembre 2025 – Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 cambiano in modo rilevante le regole riguardanti l’obbligo, per gli amministratori di società, di comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (PEC). La nuova disciplina aggiorna quanto già previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dalla Legge di Bilancio 2025, e introduce criteri più selettivi per individuare i soggetti effettivamente tenuti all’adempimento. Unioncamere, che ha diffuso anche un documento con le prime indicazioni operative, chiarisce che l’obbligo riguarda esclusivamente alcune figure apicali: l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, il presidente del consiglio di amministrazione. Rientrano così tra i soggetti obbligati le società di capitali, le società cooperative e le società consortili, mentre sono escluse le società di persone e, più in generale, tutte le cariche non dotate di deleghe operative, come i semplici consiglieri o i presidenti di comitati. La nuova norma restringe quindi un perimetro che in precedenza era molto più ampio e che imponeva l’adempimento a tutti gli amministratori di società, rendendo oggi il sistema più chiaro e maggiormente funzionale alla gestione dei flussi informativi tra imprese e Pubblica Amministrazione. Un ulteriore elemento di rilievo è la previsione secondo cui il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa, al fine di assicurare una netta distinzione tra la persona fisica e la persona giuridica nelle comunicazioni ufficiali. Il termine per provvedere alla comunicazione è fissato al 31 dicembre 2025, data entro la quale le imprese interessate dovranno aver trasmesso al Registro delle Imprese il domicilio digitale del soggetto obbligato.