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PEC, MARCHE TEMPORALI E FIRMA DIGITALE

COSA SONO A COSA SERVONO

di Rodolfo Bartucca

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito al progressivo sviluppo di nuovi strumenti digitali volti ad ampliare la gamma dei servizi offerti dalla tecnologia in nuovi campi di applicazione. Oggi in Italia, infatti, si è creato un complesso sistema di istituti volti a conferire valore giuridico alle trasmissioni e ai documenti prodotti digitalmente. La ormai obbligatoriaPEC e la meno conosciuta MARCA TEMPORALE hanno sconvolto la vita dei tradizionalisti, livellandosi a strumenti dalla conclamata valenza giuridica come la rodata raccomadata A/R per quanto riguarda le trasmissioni delle comunicazioni,  e l’autentica di firma operata dai notai. Cio è stato possibile grazie all’introduzione nel nostro sistema normativo del CAD (Codice dell’amministrazione digitale DPR 11 Febbraio 2005 n.68) nel quale è stata disciplinata e introdotta innanzi tutto la Posta Elettronica Certificata, come sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale come per la raccomandata con ricevuta di ritorno, e dalle norme contenute nel successivo Decreto legislativo n. 235/2010, nel quale viene stabilita la validità legale nonchè le regole e le modalità di utilizzo che riguardano l’erogazione del servizio.  Anche la marca temporale è stata creata con l’intento di colmare quelle lacune di cui è da sempre caratterizzato il sistema digitale in tema di certezza e immutabilità cercando di dotare di requisiti legali quei documenti prodotti dalla generalità degli utenti con metodologie semplici e attraverso supporti domestici. Tutto ciò oggi è  possibile grazie alla disciplina della Marca Temporale ideata come servizio offerto da un Certificatore Accreditato, che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi ai sensi dell’art. 20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005. Per tanto, iIl sog­get­to che ero­ga la mar­ca temporale, anche det­to Time-Stam­ping Autho­ri­ty (TSA), disciplinato dal D.P.C.M.  30 marzo 2009 – “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”, ci aiuterà nel caso in cui si desideri munire i documenti  prodotti in formato digitale di data e ora certa ottenendone il conseguente riconoscimento da parte delle P.A. e del sistema di giudiziario nazionale, sia in ambito pubblico che in quello privato.  Ultimo e differente strumento di matrice digitale ma con eguale valore giuridico è rappresentato dalla firma digitale. Con l’intento di definire nel modo più schematico e sintetico la natura di tale servizio dobbiamo premettere che esso è volto a consentire che e il destinatario possa verificare l’identità del mittente (autenticità), che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio),che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità). La legge che disciplina la firma elettronica è sempre quella  contenuta nel “Codice dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che ha subito nel corso del tempo varie modifiche (da ultimo a opera del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221).

Attualmente la normativa vigente prevede 4 tipologie di firma elettronica:

– firma elettronica generica (chiamata anche nella prassi firma elettronica “semplice”): l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

– firma elettronica qualificata ha in più della firma elettronica avanzata l’utilizzo di un dispositivo di firma sicuro e di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore autorizzato.

– firma elettronica avanzata deve garantire una connessione univoca al firmatario, essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

– firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Tutti gli altri metodi di identificazione informatica sono firme elettroniche semplici.

Sotto il profilo probatorio è stata ribadita dal dlg. 82/2005 nel testo vigente la potenziale idoneità del documento informatico, anche non sottoscritto, a integrare la forma scritta: “L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilita’, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21” (comma 1 bis art. 20).

In sostanza con l’utilizzo integrato di questi particolari tecnologie riconosciute dall’ordinamento si potrà produrre e trasmette con un normale PC domestico, documenti e comunicazioni con valore giuridico e probatorio tra privati e verso le P.A. che ai sensi della normativa introdotta, sono tenute ad adeguare i propri sistemi informatici all’accoglimento di tali documenti trasmessi e firmati digitalmente.

Ci vorrà ancora del tempo per prendere dimestichezza con tali strumenti ma l’utilità e la confusione sono caratteristiche immancabili per il periodo di rodaggio in cui si trovano i pionieri del documento informatico.

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