SICUREZZA PRODOTTI: ATTENZIONE AGLI ORIENTAMENTI EUROPEI!

Roma, 11 Dicembre 2025 – Lo scorso 21 novembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le Comunicazioni C/2025/6233 e C/2025/6238, contenenti gli orientamenti ufficiali per l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti GPSR, già oggetto di nostre precedenti comunicazioni. Le due Comunicazioni forniscono un quadro interpretativo essenziale per tutte le imprese che immettono sul mercato prodotti destinati ai consumatori e, in particolare, per le micro, piccole e medie imprese, incluse quelle del settore orafo. Gli orientamenti chiariscono che il Regolamento è pienamente applicabile dal 13 dicembre 2024 e opera in coordinamento con la normativa nazionale italiana prevista agli articoli 103‐113 del Codice del Consumo. Secondo quanto stabilito dalla Commissione, il Regolamento si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, indipendentemente dalla natura del bene e dal canale di vendita, fisico o digitale. Per il comparto orafo ciò significa che gioielli, realizzati in metallo prezioso o con altri materiali rientrano nel campo di applicazione del GPSR, sia quando vengono venduti nei negozi fisici sia quando sono proposti tramite siti web, marketplace o social commerce. Le Comunicazioni chiariscono in modo puntuale gli obblighi posti a carico degli operatori economici lungo tutta la filiera. I produttori orafi sono tenuti a garantire la sicurezza dei loro articoli attraverso una valutazione documentata dei rischi, che deve considerare materiali, trattamenti, eventuali componenti suscettibili di rottura, potenziali allergeni e ogni aspetto che possa incidere sulla salute e sulla sicurezza del consumatore. La Commissione ricorda che ogni prodotto o linea di prodotti deve essere accompagnato da una documentazione tecnica che descriva le caratteristiche essenziali del manufatto, le misure adottate per garantire la sicurezza e le istruzioni o avvertenze necessarie per un uso corretto. Anche gli obblighi di tracciabilità vengono rafforzati: ogni prodotto deve essere facilmente identificabile e riportare il nome e i dati di contatto del fabbricante, o dell’importatore quando il produttore si trova fuori dall’Unione europea. Nel caso dei prodotti di piccole dimensioni, come la maggior parte dei gioielli, tali informazioni possono essere inserite sul packaging o sulla documentazione che accompagna l’oggetto, purché risultino chiare, accessibili e durature. Le Comunicazioni ribadiscono inoltre l’importanza delle informazioni fornite al consumatore nei canali di vendita online. Le schede prodotto presenti negli e-commerce o nei marketplace devono rendere immediatamente visibili l’identificazione del produttore, le informazioni essenziali sulla sicurezza e ogni avvertenza necessaria. Per gli operatori che importano articoli finiti o semilavorati da paesi extra UE, la Commissione ricorda l’obbligo di verificare la conformità della documentazione fornita dal produttore straniero e, quando necessario, di fungere da riferimento europeo per le autorità di controllo. Anche i dettaglianti orafi sono coinvolti dagli obblighi del Regolamento. Le Comunicazioni precisano che i rivenditori devono assicurarsi che i prodotti esposti alla vendita siano regolarmente etichettati e non presentino evidenti elementi di rischio. Essi devono inoltre mantenere informazioni sulla provenienza degli articoli acquistati, così da poter collaborare efficacemente in caso di controlli o richiami. Se un prodotto viene segnalato come pericoloso dalle autorità o dagli stessi produttori, il dettagliante è tenuto a sospenderne la vendita e a cooperare nella diffusione delle informazioni al pubblico. La Comunicazione C/2025/6238 fornisce infine istruzioni operative sull’utilizzo del Safety Business Gateway, il portale unico europeo attraverso il quale le imprese devono notificare incidenti gravi, rischi individuati dopo la commercializzazione e azioni di richiamo o ritiro dal mercato. Produttori, importatori e rivenditori devono quindi dotarsi di procedure interne che permettano di registrare eventuali segnalazioni provenienti dai clienti e di valutare tempestivamente se sia necessario procedere a una comunicazione formale tramite il portale. Nel complesso, le due Comunicazioni non introducono nuovi obblighi ma chiariscono come applicare correttamente quelli già previsti dal Regolamento. Per il settore orafo ciò comporta la necessità di strutturare in modo più sistematico le valutazioni di sicurezza, la tracciabilità dei prodotti, le informazioni fornite ai consumatori e la gestione dei reclami e degli eventuali incidenti. L’obiettivo della Commissione è rendere l’intero mercato europeo più sicuro e trasparente, richiedendo a tutti gli operatori – anche a quelli di dimensioni artigianali – un approccio più consapevole e documentato alla sicurezza del prodotto.