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CONSIGLIO DEI MINISTRI: VIA LIBERA AL DECRETO CHE INTRODUCE NORME UE SULLE VENDITE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

7 febbraio – Tempi più lunghi per esercitare il diritto di recesso, maggiori obblighi di informazione al consumatore prima della sottoscrizione del contratto, nuove regole che disciplinano la consegna del bene acquistato. Sono queste alcune delle più importanti novità contenute nel decreto legislativo approvato ieri  dal Consiglio dei ministri, in via definitiva. Il decreto recepisce la direttiva 2011/83/UE che introduce maggiori informazioni precontrattuali a tutela dei  consumatori nei contratti a distanza e in quelli conclusi fuori dai locali commerciali, due ambiti sinora regolati in fonti diverse di diritto dell’Unione Europea che la direttiva ha l’obiettivo di armonizzare.

A partire dal 14 giugno 2014, una novità che favorirà il consumatore riguarda la disciplina del diritto di ripensamento introducendo  un termine più ampio, dagli attuali 10 giorni a 14 giorni riconosciuto al consumatore nei due tipi di contratti (conclusi a distanza e quelli diversi e conclusi fuori dai locali commerciali).

Qualora venga omessa l’informazione sul diritto di recesso, il periodo entro il quale potrà essere esercitato il ripensamento viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni – rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene – a ben dodici mesi. In altre parole il consumatore che ha sottoscritto un contratto con cui non viene informato che può esercitare il diritto di ripensamento, nel caso in cui il bene acquistato non lo soddisfi o non possieda le caratteristiche richieste per recedere dal contratto ha tempo un anno intero, e i dodici mesi partono dal momento in cui ha apposto la firma oppure dalla data di consegna del bene acquistato.

In caso di ripensamento, anche il consumatore ha degli obblighi da rispettare. Qualora eserciti il diritto di recesso, il consumatore sarà responsabile della “diminuzione del valore del bene custodito non con la dovuta diligenza”, una novità che si configura come una disposizione più favorevole rispetto alla normativa vigente che invece incide sulla stessa possibilità di esercitare il diritto di recesso. Inoltre se il consumatore, nel caso non abbia custodito il bene con diligenza e per questo ad esempio l’abbia danneggiato, sarà chiamato a rispondere della “diminuzione del valore del bene” ma potrà comunque esercitare il diritto al ripensamento. Infine, tra le novità contenute nella nuova direttiva che si applica a tutte le tipologie di contratti di vendita, c’è una nuova disciplina relativa alla consegna del bene e al conseguente momento entro il quale avviene il passaggio dal venditore al consumatore del rischio di perdita o danneggiamento del bene.

 

i dettagli sulla comunicazione circolare trasmessa agli associati Federpreziosi

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