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PREZIOSI USATI: QUALCHE DOMANDA FACILE FACILE PER I NOSTRI LEGISLATORI. MA DISPERIAMO IN UNA RISPOSTA.

Sono quesiti che per telefono, mail, WhatsApp, sms, ci stanno sommergendo. Sono gli operatori nostri associati che stanno cercando risposte di buon senso, o meglio che trovino riscontro in un senso di comune logica, dopo la lettura del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività dei compro oro. Se questa doveva essere la soluzione per un reale problema, c’è da chiedersi dove i nostri legislatori abbiano visto la soluzione, soprattutto dopo avere sentito i pareri delle Commissioni preposte, che avevano indicato vie sicuramente più adeguate sulla base di dati e di puntuale documentazione fornita dagli operatori che lavorano “sul campo”.

Sono quesiti ai quali non sappiamo dare una risposta, non certo per incompetenza o inesperienza.

Dal 5 Luglio prossimo anche i dettaglianti orafi, i gioiellieri, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. E va bene proviamo a farlo. E va premesso che questi sono solo alcuni esempi.

  1. Iscrizione per via telematica al registro dell’OAM, un registro attualmente inesistente a pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e che l’OAM ha tempo tre mesi per avviare a un costo ancora da stabilire. E nel frattempo dove ci si iscrive? Come ci comportiamo per la presa in carico di preziosi usati? Fermiamo le nostre attività?
  1. E per le modalità tecniche di inoltro dei dati e di alimentazione del registro dobbiamo aspettare anche in questo caso tre mesi per il decreto del MEF?
  1. Utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a queste operazioni, con un ulteriore maggiore costo per le aziende (come se già non fossero abbastanza cariche di spese) e guadagno per banche & C.
  1. Indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente. Qualcuno ci indicherà questa fonte oppure la sceglieremo sul web, visto che siamo nell’era del 4.0 e tutto è così facile? Se poi l’oggetto ha anche qualche pietra ….
  1. Segnalazione all’UIF delle operazioni sospette nel momento stesso in cui si sta per effettuare l’operazione, il che richiede una notevole abilità da parte degli operatori nello stabilire in maniera puntuale i parametri di un’operazione sospetta e soprattutto di procedere in contemporanea.
  1. Come la mettiamo con il fermo amministrativo o cautelare per le operazioni tra operatori. Dobbiamo attendere 10 giorni anche in questo caso?

A questo punto, superfluo addentrarsi oltre, dalla conservazione dei documenti per un periodo di dieci anni al pesante impianto sanzionatorio che va dalle pene pecuniarie alla reclusione.

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