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n. 168/2023 |APPUNTI DEL GIORNO|

Quotazioni dell’oro stamane sui mercati a 1986,06 dollari l’oncia pari a 59,41 euro al g.

“Manovra, cambiano pensioni e affitti – Più tasse sulle vendite di oro e gioielli” – Questo il titolo di un articolo pubblicato venerdì scorso, 3 novembre, sul Corriere della Sera il cui testo nell’affrontare i temi legati alla manovra finanziaria evidenziava “Sempre in campo fiscale, nel Bilancio, spunta una norma che inasprisce la tassazione sulle vendite di oro e preziosi. Se manca la documentazione di acquisto, la plusvalenza del 26% si applica all’intero corrispettivo della cessione. Finora veniva convenzionalmente tassato al 26% un quarto del corrispettivo incassato”.
Approfittiamo degli Appunti odierni per fare chiarezza. In primis, la norma citata dal Corriere e da altre testate fa riferimento al cd. oro da investimento (monete lingotti verghe e via dicendo), di cui alla legge 7/2000, ed è contenuta nel comma 5 lettera c) dell’art. 23 della legge finanziaria. Tale norma abroga le parole – pari al 25 per cento – dalla lettera d) del comma 7, dell’articolo 68 del TUIR/Testo Unico Imposte dei Redditi, il quale recita: “per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione”. Se tale previsione dovesse concretizzarsi, la base imponibile diventerebbe l’intero corrispettivo della cessione. Solo nel caso, è bene evidenziarlo, in mancanza di una documentazione di acquisto.
Ad oggi – salvo, dunque, l’intervento previsto nella legge di bilancio – la plusvalenza derivante dalla rivendita di oro da investimento è gravata dall’imposta del 26% sul cosiddetto capital gain, così come avviene per le altre rendite finanziarie ottenute da obbligazioni, da azioni e così via. Al momento della vendita, quindi, la fattura di acquisto assume un ruolo fondamentale in quanto testimonia il prezzo di acquisto ed è quindi fondamentale per determinare l’importo della plusvalenza dalla quale dovrà essere detratto il 26% di tasse. Ad oggi, cosa accade se non si è in possesso della fattura di acquisto e di altra documentazione di natura fiscale – ricordando in ogni caso l’obbligatorietà della comunicazione all’Uif per importi pari o superiori a 12.500 euro? Nel caso in cui al momento della rivendita il possessore di oro da investimento non sia in possesso di alcuna documentazione, l’Erario presuppone che ci sia stata una plusvalenza del 25% quindi si applica in qualsiasi caso la tassa del 26% sul 25% del totale corrisposto per la vendita.
A scanso di equivoci, la Circolare n. 165/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia: “relativamente, alle plusvalenze realizzate mediante cessioni di metalli preziosi (ad esempio, oro, argento o platino), si sottolinea che il legislatore ha posto la condizione che gli stessi siano allo stato grezzo o monetato (ad esempio, lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli). Sono, quindi, escluse le cessioni di metalli preziosi lavorati come, ad esempio, i gioielli”.

Tax free shop più facile – Dal 1° gennaio prossimo l’importo minimo delle operazioni ai fini dell’applicabilità dell’esenzione dall’IVA sulle vendite a viaggiatori extracomunitari scenderà da 154,94 a 70 euro. È quanto prevede l’articolo 19 della Legge di Bilancio al dichiarato scopo di “sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio internazionale dell’attrattiva turistica italiana”. La modifica in arrivo riguarda l’articolo 38 – quater del dpr n. 633/1972, che esenta dall’imposta le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore extra UE da trasportarsi nei bagagli personali fuori dall’UE, purché di valore superiore a quello attualmente fissato a 154,94 euro al lordo dell’Iva. Beneficiari dell’esenzione sono i viaggiatori che hanno il domicilio o la residenza in un paese extra UE, indipendentemente dalla cittadinanza. Va ricordato che l’importo minimo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 8/2020, si riferisce a ciascuna operazione di cessione, che può anche comprendere molteplici beni ceduti contestualmente; non può, invece, riferirsi a più cessioni, ossia compravendite di beni effettuate in momenti diversi, anche nell’ipotesi in cui siano legittimamente documentate da un’unica fattura riepilogativa differita. Per completezza d’informazione, secondo Global Blue nei primi 9 mesi del 2023 tra i settori merceologici con le migliori performance è stata Watches and Jewellery (orologi e gioielli, n.d.r.), con forti aumenti sui volumi (+232%) così come sulle transazioni (+136%), anche accompagnati da una variazione positiva dello scontrino medio (+41%) arrivato a 5.715 euro. Più in generale, la spesa tax free per orologi e gioielli
passa dal 14% al 19% nell’aggravio sul totale.

Infine, per entrambi i provvedimenti va tenuto conto che l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2024 entrerà nel vivo questa settimana con le audizioni al Senato in Commissione Bilancio che dovrebbero concludersi il 14. Sul piano pratico il testo è stato definito, ma come accade ogni anno, la discussione alla Camera e al Senato porterà ulteriori novità, correzioni o integrazioni e – l’esperienza del 2023 lo dimostra – anche il parere dell’UE atteso entro la fine di novembre avrà il suo peso.
In altre parole per l’ufficialità sui dettagli delle misure che entreranno in vigore bisognerà attendere ancora.

n. 168/2023 |APPUNTI DEL GIORNO| Lunedì 6 Novembre 2023 – S. Leonardo

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