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REVERSE CHARGE O REGIME DEL MARGINE? DILEMMA RISOLTO!!

Finalmente il 10 Dicembre sono giunte dall’Agenzia delle Entrate le attese precisazioni richieste nel mese di Maggio 2013 per una corretta interpretazione della normativa vigente in merito alla disciplina fiscale in tema di cessione di oggetti preziosi usati in oro e argento acquistati da privati e destinati a processi di trasformazione, fusione o affinazione. L’obiettivo della nuova ennesima richiesta formulata da Federpreziosi Confcommercio di concerto con Federorafi Confindustria era di riuscire a fare chiarezza nella confusione interpretativa generata da varie sentenze emesse negli ultimi anni dalle Direzioni Regionali delle Entrate e dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

L’obiettivo della  nuova richiesta era di riuscire a fare chiarezza  nella confusione interpretativa generata da varie sentenze emesse negli ultimi anni dalle Direzioni Regionali delle Entrate e dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

Il documento dell’Agenzia – che ha tenuto conto anche di specifiche casistiche fiscali evidenziate dagli associati e sottoposte  in occasione di  incontri diretti  con i funzionari e i tecnici dell’Amministrazione –chiarisce che, il regime fiscale da applicare, sia esso il reverse charge o il regime del margine, è determinato  dalla destinazione  che si intende riservare ai beni usati, vale a dire fusione, trasformazione o reintroduzione nel circuito commerciale, indipendentemente dallo stato in cui si trovano (rottame o integro).

Il regime dell’inversione contabile (reverse charge) si applica:  ai rottami in senso stretto  e a qualsiasi bene di oro usato  a condizione  che questi siano fusi e trasformati in oro per uso industriale da operatori titolari del marchio di identificazione, che possono essere  banchi metalli o aziende di produzione, in quanto considerabili destinati “per vocazione” al processo di trasformazione industriale.

Il regime del margine si applica: se l’azienda esercita sia attività di trasformazione che di commercializzazione di beni usati, in quanto, come cita testualmente l’Agenzia “l’esercizio da parte di un’azienda dell’attività di trasformazione e, contestualmente, di commercializzazione dei beni usati esclude che i beni d’oro usati possano essere ritenuti per vocazione sempre destinati ad un processo di trasformazione industriale”; se i beni usati sono acquistati al solo  scopo di essere nuovamente commercializzati e pertanto  sono destinati al loro originario utilizzo senza che subiscano alcuna trasformazione.

I beni d’oro usati possono essere considerati “per vocazione”, come li definisce l’Agenzia,  destinati a un processo di trasformazione industriale nel caso in cui: il cessionario sia un’azienda che effettua esclusivamente attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi; si tratti di un’azienda di fabbricazione titolare di marchio di identificazione che effettua attività di affinazione industriale al fine di immettere sul mercato nuovi oggetti con il proprio marchio

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato espressamente che “le precisazioni delineate con riferimento ai beni preziosi in oro valgono anche per i beni preziosi in argento (art. 3, comma 10 Legge n. 7 del 2000”).

Il documento completo, in versione originale e integrale,  è stato oggetto di specifica comunicazione agli Associati.

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